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Riduzione costo gasolio e gpl usati come combustibili per riscaldamento in zone geografiche svantaggiate. Proroga al 2009 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E (articolo 13, comma 12, della legge 448/2001).
Energia elettrica fornita alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse ed estensione delle agevolazioni gasolio e gpl usati per riscaldamento alle frazioni parzialmente non metanizzate della fascia climatica E. Proroga per il 2009 delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul gpl impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali (articolo 5 del Dl 356/2001), nonché delle disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica.
Esenzione da accisa delle coltivazioni sotto serra. Per tutto il 2009 è esente da accisa il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra (articolo 2, comma 4, della legge 350/2003).
Deducibilità delle spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale autotrasportatori. Proroga al 2009 della disposizione della manovra d'estate che prevede, nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, la deducibilità delle spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dagli autotrasportatori.
Detassazione fiscale e contributiva lavoro straordinario dei dipendenti del settore dell'autotrasporto. Proroga al 2009 della disposizione della manovra d'estate che prevede la detassazione fiscale e contributiva del lavoro straordinario dei dipendenti del settore dell'autotrasporto.
Credito d'imposta per tassa automobilistica autotrasportatori. Proroga al 2009 della disposizione della manovra d'estate che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986.
Incentivi per aggregazione e formazione autotrasportatori. Proroga per il 2009 degli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale previste dalla manovra d'estate